Art. 18
Audit
In vigore dal 14 lug 2021
Audit
1. Gli audit sull’utilizzo del sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento, effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.
2. I beneficiari e i partner finanziari, in conformità dei propri rispettivi accordi amministrativi e convenzioni di sovvenzione, forniscono alla Commissione e ai revisori designati tutti i documenti disponibili necessari per portare a termine i loro compiti in materia di audit.
3. L’audit esterno delle attività intraprese in conformità del presente regolamento in relazione all’utilizzo del sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento è effettuato dalla Corte dei conti in conformità dell’articolo 287 TFUE. A tali fini, alla Corte dei conti, su sua richiesta, è dato accesso a qualsiasi documento o informazione necessari all’adempimento dei suoi compiti di audit, comprese tutte le informazioni sulle valutazioni delle domande e sul loro esito, in conformità dell’articolo 287, paragrafo 3, TFUE.
Storico versioni
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