Art. 17 · Valutazione

Art. 17

Valutazione

In vigore dal 14 lug 2021
Valutazione 1.   Le valutazioni dell’attuazione dello strumento e della relativa capacità di conseguire gli obiettivi di cui all’ sono effettuate con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale. 2.   Una valutazione intermedia è effettuata entro il 30 giugno 2025 e una relazione di tale valutazione intermedia è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione intermedia valuta in particolare: a) la misura in cui il sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento ha contribuito a rispondere alle esigenze dei territori che attuano i piani territoriali per una transizione giusta; b) in che modo si è tenuto conto dei principi orizzontali di cui all’; c) la necessità di effettuare una valutazione dell’impatto di genere; d) l’applicazione delle condizioni di ammissibilità di cui all’ e il modo in cui sono stati applicati gli obblighi di visibilità; e) sulla base dei progetti sostenuti dallo strumento, la misura in cui lo strumento ha contribuito agli obiettivi ambientali di cui all’ del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), tenendo conto dei criteri di vaglio applicabili previsti in detto regolamento. La relazione di valutazione intermedia può essere accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto, in particolare, dell’eventuale adeguamento delle condizioni di ammissibilità. 3.   Al termine del periodo di attuazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sui risultati e sull’impatto a lungo termine dello strumento, che valuti anche gli elementi di cui al paragrafo 2.
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