Art. 16 · Sorveglianza e rendicontazione

Art. 16

Sorveglianza e rendicontazione

In vigore dal 14 lug 2021
Sorveglianza e rendicontazione 1.   Gli indicatori chiave di performance per sorvegliare l’attuazione dello strumento e i suoi progressi nel conseguire gli obiettivi di cui all’ sono fissati nell’allegato II. 2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficace, efficiente e tempestiva dei dati relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1. I beneficiari e i partner finanziari forniscono alla Commissione i dati relativi a tali indicatori in conformità rispettivamente delle convenzioni di sovvenzione e degli accordi amministrativi. 3.   Entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2022, la Commissione redige un rendiconto sull’attuazione dello strumento. Tale rendicontazione fornisce informazioni sul livello di attuazione dello strumento per quanto riguarda gli obiettivi, le condizioni e gli indicatori di performance. 4.   Qualora nella relazione di valutazione intermedia di cui all’, paragrafo 2, si riscontri che gli indicatori di cui all’allegato II non consentono una corretta valutazione dello strumento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare gli indicatori chiave di performance di cui all’allegato II.
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