Art. 12 · Riduzione o soppressione delle sovvenzioni

Art. 12

Riduzione o soppressione delle sovvenzioni

In vigore dal 14 lug 2021
Riduzione o soppressione delle sovvenzioni 1.   Oltre ai motivi di cui all’articolo 131, paragrafo 4, del regolamento finanziario e previa consultazione del partner finanziario, la Commissione può ridurre l’importo della sovvenzione o risolvere la convenzione di sovvenzione se entro due anni dalla data della firma della convenzione di sovvenzione il contratto di appalto economicamente più significativo di forniture, di lavori o di servizi non è stato firmato e la conclusione di un siffatto appalto è prevista ai sensi della convenzione di sovvenzione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il sostegno dell’Unione è combinato con regimi di prestiti o nel caso in cui non sono previsti appalti di forniture, di lavori o di servizi. In tali casi, previa consultazione del partner finanziario, la Commissione può ridurre l’importo della sovvenzione o risolvere la convenzione di sovvenzione, e recuperare i relativi importi già versati, conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1229:oj#art-12