Art. 1 · Prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti»;

Art. 1

Prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti»;

In vigore dal 13 lug 2021
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato: 1) l’articolo 162 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 162 Prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’ingresso nell’Unione di partite dei seguenti prodotti composti è consentito solo se i prodotti composti di tali partite provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione dei prodotti specifici di origine animale contenuti in tali prodotti composti: a) prodotti composti contenenti prodotti a base di carne; b) prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti; c) prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro.»; 2) l’articolo 163 è sostituito dal seguente: «Articolo 163 Prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione 1.   In deroga all’, lettera c), punto i), l’ingresso nell’Unione di partite, accompagnate da una dichiarazione di cui al paragrafo 2, di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene, né prodotti ottenuti dal colostro, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono: a) prodotti lattiero-caseari che soddisfano una delle seguenti condizioni: i) non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano stati ottenuti: — nell’Unione; o — in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari senza che siano sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 156, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti senza l’obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi; ii) sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, colonna A o B, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che siano stati ottenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 157, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi; iii) sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi almeno equivalente a quelli di cui all’allegato XXVII, colonna B, indipendentemente dalle specie di origine del latte, se i prodotti lattiero-caseari non soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto i) o ii) o sono stati ottenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona non autorizzati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari ma autorizzati per l’ingresso nell’Unione di altri prodotti di origine animale conformemente al presente regolamento; b) ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli di cui all’allegato XXVIII. 2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1: a) accompagna partite di prodotti composti solo nei casi in cui la destinazione finale di tali prodotti è nell’Unione; b) è rilasciata dall’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione dei prodotti composti e attesta che i prodotti composti presenti nella partita soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1. 3.   In deroga all’, lettera a), punto i), l’ingresso nell’Unione dei prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo e degli ovoprodotti contenuti in prodotti composti che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l’ingresso nell’Unione di: a) prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti; o b) prodotti della pesca conformemente al regolamento (UE) 2017/625.».
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