Art. 1
Prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti»;
In vigore dal 13 lug 2021
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:
1)
l’articolo 162 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 162
Prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’ingresso nell’Unione di partite dei seguenti prodotti composti è consentito solo se i prodotti composti di tali partite provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione dei prodotti specifici di origine animale contenuti in tali prodotti composti:
a)
prodotti composti contenenti prodotti a base di carne;
b)
prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti;
c)
prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro.»;
2)
l’articolo 163 è sostituito dal seguente:
«Articolo 163
Prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione
1. In deroga all’, lettera c), punto i), l’ingresso nell’Unione di partite, accompagnate da una dichiarazione di cui al paragrafo 2, di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene, né prodotti ottenuti dal colostro, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono:
a)
prodotti lattiero-caseari che soddisfano una delle seguenti condizioni:
i)
non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano stati ottenuti:
—
nell’Unione; o
—
in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari senza che siano sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 156, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti senza l’obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
ii)
sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, colonna A o B, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che siano stati ottenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 157, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
iii)
sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi almeno equivalente a quelli di cui all’allegato XXVII, colonna B, indipendentemente dalle specie di origine del latte, se i prodotti lattiero-caseari non soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto i) o ii) o sono stati ottenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona non autorizzati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari ma autorizzati per l’ingresso nell’Unione di altri prodotti di origine animale conformemente al presente regolamento;
b)
ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli di cui all’allegato XXVIII.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1:
a)
accompagna partite di prodotti composti solo nei casi in cui la destinazione finale di tali prodotti è nell’Unione;
b)
è rilasciata dall’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione dei prodotti composti e attesta che i prodotti composti presenti nella partita soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.
3. In deroga all’, lettera a), punto i), l’ingresso nell’Unione dei prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo e degli ovoprodotti contenuti in prodotti composti che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l’ingresso nell’Unione di:
a)
prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti;
o
b)
prodotti della pesca conformemente al regolamento (UE) 2017/625.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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