Art. 4
Relazione annuale
In vigore dal 13 lug 2021
Relazione annuale
Entro il 28 febbraio di ogni anno l’autorità di controllo o l’organismo di controllo presenta una relazione annuale alla Commissione.
Tale relazione annuale illustra le attività dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo nell’anno precedente, conformemente all’allegato II.
Essa è presentata in una delle lingue ufficiali dell’Unione e in inglese se la lingua ufficiale scelta non è l’inglese.
Storico versioni
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