Art. 29
Condizioni per la concessione delle deroghe
In vigore dal 13 lug 2021
Condizioni per la concessione delle deroghe
1. In seguito al riconoscimento di cui all’, un’autorità di controllo o un organismo di controllo può, previa identificazione degli operatori interessati nella zona in questione, o su richiesta del singolo operatore o del membro del gruppo di operatori interessato, concedere le deroghe pertinenti di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2020/2146 e le relative condizioni, purché tali deroghe e condizioni siano applicabili:
a)
per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;
b)
a tipi di produzione o, se del caso, ad appezzamenti agricoli specificamente colpiti; e
c)
al singolo operatore o al membro del gruppo di operatori interessato.
2. L’applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità dei certificati di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo in cui si applicano le deroghe, a condizione che l’operatore o gli operatori interessati soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse le deroghe.
3. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo notificano immediatamente alla Commissione, agli Stati membri e, nel caso di un organismo di controllo, al suo organismo di accreditamento, le deroghe da essi concesse a norma del presente regolamento mediante il sistema di cui all’, paragrafo 1. In particolare l’autorità di controllo o l’organismo di controllo indica il nome dell’operatore o degli operatori interessati, il periodo della deroga, il tipo di produzione o, se del caso, gli appezzamenti agricoli, la motivazione della deroga e include una dichiarazione dell’autorità competente del paese terzo di cui all’. Qualora tale dichiarazione non sia disponibile, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo ne giustifica la mancata inclusione e fornisce i dati pertinenti su cui si basa il riconoscimento.
4. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo garantisce che qualsiasi operatore al quale si applichino le deroghe concesse conservi le prove documentali relative a tali deroghe, nonché le prove documentali sul loro utilizzo, durante il loro periodo di applicazione. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo verifica la conformità dell’operatore o degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse.
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