Art. 29 · Condizioni per la concessione delle deroghe

Art. 29

Condizioni per la concessione delle deroghe

In vigore dal 13 lug 2021
Condizioni per la concessione delle deroghe 1.   In seguito al riconoscimento di cui all’, un’autorità di controllo o un organismo di controllo può, previa identificazione degli operatori interessati nella zona in questione, o su richiesta del singolo operatore o del membro del gruppo di operatori interessato, concedere le deroghe pertinenti di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2020/2146 e le relative condizioni, purché tali deroghe e condizioni siano applicabili: a) per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe; b) a tipi di produzione o, se del caso, ad appezzamenti agricoli specificamente colpiti; e c) al singolo operatore o al membro del gruppo di operatori interessato. 2.   L’applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità dei certificati di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo in cui si applicano le deroghe, a condizione che l’operatore o gli operatori interessati soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse le deroghe. 3.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo notificano immediatamente alla Commissione, agli Stati membri e, nel caso di un organismo di controllo, al suo organismo di accreditamento, le deroghe da essi concesse a norma del presente regolamento mediante il sistema di cui all’, paragrafo 1. In particolare l’autorità di controllo o l’organismo di controllo indica il nome dell’operatore o degli operatori interessati, il periodo della deroga, il tipo di produzione o, se del caso, gli appezzamenti agricoli, la motivazione della deroga e include una dichiarazione dell’autorità competente del paese terzo di cui all’. Qualora tale dichiarazione non sia disponibile, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo ne giustifica la mancata inclusione e fornisce i dati pertinenti su cui si basa il riconoscimento. 4.   L’autorità di controllo o l’organismo di controllo garantisce che qualsiasi operatore al quale si applichino le deroghe concesse conservi le prove documentali relative a tali deroghe, nonché le prove documentali sul loro utilizzo, durante il loro periodo di applicazione. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo verifica la conformità dell’operatore o degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse.
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