Art. 27 · Relazione sull’autorizzazione provvisoria per l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati

Art. 27

Relazione sull’autorizzazione provvisoria per l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati

In vigore dal 13 lug 2021
Relazione sull’autorizzazione provvisoria per l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati L’autorità di controllo o l’organismo di controllo notifica immediatamente alla Commissione, agli Stati membri, agli organismi di accreditamento e ad altre autorità di controllo e organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 qualsiasi autorizzazione provvisoria concessa per l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati a norma dell’, paragrafo 4, di tale regolamento. Tale notifica si comunica, presentando la motivazione nell’apposito modulo messo a disposizione dalla Commissione, che tale autorizzazione è stata concessa conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848.
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