Art. 26
Deroghe per quanto riguarda l’utilizzo di animali e di novellame d’acquacoltura non biologici
In vigore dal 13 lug 2021
Deroghe per quanto riguarda l’utilizzo di animali e di novellame d’acquacoltura non biologici
1. Prima di concedere deroghe per quanto riguarda l’utilizzo di specie animali non biologiche (bovini, equini, ovini, caprini, suini e cervidi, conigli e pollame) conformemente all’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo valuta le informazioni seguenti e redige una motivazione per ogni deroga:
a)
denominazione comune e scientifica (nome comune e nome latino, ad esempio specie e genere);
b)
razze e linee genetiche;
c)
finalità produttive: carne, latte, uova, duplice finalità o riproduzione;
d)
numero totale di animali;
e)
disponibilità delle specie di animali biologici pertinenti;
f)
documentazione o una dichiarazione dell’operatore che dimostri che sono stati soddisfatti i requisiti di cui all’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, del regolamento (UE) 2018/848.
2. Per ciascuna specie animale non biologica (bovini, equini, ovini, caprini, suini e cervidi, conigli e pollame), l’autorità di controllo o l’organismo di controllo include le informazioni pertinenti sulle deroghe concesse conformemente all’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, del regolamento (UE) 2018/848 nella relazione annuale di cui all’ del presente regolamento.
3. Prima di concedere deroghe per quanto riguarda l’utilizzo di novellame di acquacoltura non biologico conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo valuta le informazioni che seguono e redige una motivazione per ogni deroga:
a)
specie e genere (nome comune e nome latino);
b)
razze e linee genetiche, se del caso;
c)
fase di vita (uova, avannotti o novellame) disponibile per la vendita come biologico;
d)
quantità disponibile stimata dall’operatore;
e)
numero totale degli esemplari di novellame;
f)
disponibilità delle specie di acquacoltura biologica pertinenti;
g)
documentazione o una dichiarazione dell’operatore che dimostri che i requisiti di cui all’allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, del regolamento (UE) 2018/848 sono stati soddisfatti.
4. Per ciascuna deroga concessa per quanto riguarda l’uso di novellame di acquacoltura non biologico di cui all’allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo include le informazioni pertinenti nella relazione annuale di cui all’ del presente regolamento.
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