Art. 25 · Autorizzazioni per l’utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico

Art. 25

Autorizzazioni per l’utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico

In vigore dal 13 lug 2021
Autorizzazioni per l’utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico 1.   Prima di concedere autorizzazioni per l’utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5.2, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo valuta le informazioni che seguono e redige una motivazione per ogni deroga concessa: a) denominazione comune e scientifica (nome comune e nome latino); b) varietà; c) peso totale dei semi o numero di piante interessate; d) disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione; e) documentazione o una dichiarazione dell’operatore che dimostri che i requisiti di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5.2, del regolamento (UE) 2018/848 sono stati soddisfatti. 2.   Per ciascuna autorizzazione all’utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5.2, del regolamento (UE) 2018/848 l’autorità di controllo o l’organismo di controllo include le informazioni pertinenti nella relazione annuale di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:1698:oj#art-25