Art. 21 · Scambio di informazioni fra la Commissione, le autorità di controllo, gli organismi di controllo e le autorità competenti

Art. 21

Scambio di informazioni fra la Commissione, le autorità di controllo, gli organismi di controllo e le autorità competenti

In vigore dal 13 lug 2021
Scambio di informazioni fra la Commissione, le autorità di controllo, gli organismi di controllo e le autorità competenti 1.   L’autorità di controllo o l’organismo di controllo condivide immediatamente le informazioni con la Commissione, con altre autorità di controllo e organismi di controllo, e con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi interessati su qualsiasi sospetto di non conformità che pregiudichi l’integrità dei prodotti biologici o in conversione. 2.   Se un’autorità di controllo o un organismo di controllo riceve una notifica dalla Commissione, dopo che quest’ultima ha ricevuto una notifica da uno Stato membro a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 in merito a sospette o accertate non conformità che compromettono l’integrità di prodotti biologici o in conversione importati, essa svolge un’indagine a norma dell’ del presente regolamento. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo informa la Commissione e lo Stato membro che ha inviato la notifica iniziale (Stato membro notificante), utilizzando il modello che figura nell’allegato III del presente regolamento. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo risponde entro 30 giorni di calendario dalla data in cui riceve tale notifica e comunica le azioni e le misure adottate, compresi i risultati dell’indagine, nonché ogni eventuale altra informazione disponibile e/o richiesta dallo Stato membro notificante. 3.   L’autorità di controllo o l’organismo di controllo notificato fornisce ulteriori informazioni necessarie se richiesto dallo Stato membro notificante. 4.   Qualora operatori o gruppi di operatori e/o i loro appaltatori siano soggetti a controlli eseguiti da diverse autorità di controllo o organismi di controllo, tali autorità di controllo o organismi di controllo si scambiano le informazioni pertinenti sulle operazioni che rientrano nelle loro attività di controllo. 5.   Qualora operatori o gruppi di operatori e/o i loro appaltatori cambino la loro autorità di controllo o il loro organismo di controllo, la nuova autorità di controllo o il nuovo organismo di controllo chiede il fascicolo relativo ai controlli dell’operatore o del gruppo di operatori interessato all’autorità di controllo o all’organismo di controllo precedente. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo precedente trasmette, entro 30 giorni, alla nuova autorità di controllo o al nuovo organismo di controllo il fascicolo relativo ai controlli dell’operatore o del gruppo di operatori interessato e la documentazione scritta di cui all’, lo stato della certificazione, l’elenco dei casi di non conformità e le corrispondenti misure adottate dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo precedente. La nuova autorità di controllo o il nuovo organismo di controllo garantisce che i casi di non conformità registrati nella relazione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo precedente siano stati risolti dagli operatori o dai gruppi di operatori. 6.   Qualora operatori o gruppi di operatori siano sottoposti a un controllo della tracciabilità e del bilancio della massa, le autorità di controllo e gli organismi di controllo si scambiano le informazioni pertinenti che consentono di completare tali verifiche.
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