Art. 20 · Sistemi e procedure per lo scambio di informazioni

Art. 20

Sistemi e procedure per lo scambio di informazioni

In vigore dal 13 lug 2021
Sistemi e procedure per lo scambio di informazioni 1.   L’autorità di controllo o l’organismo di controllo utilizza il Sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) per lo scambio di informazioni con la Commissione, con altre autorità di controllo e altri organismi di controllo, e con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi interessati. 2.   L’autorità di controllo o l’organismo di controllo adotta le opportune misure e stabilisce procedure documentate per garantire scambi tempestivi di informazioni con la Commissione e con altre autorità di controllo e altri organismi di controllo. 3.   Se un documento o una procedura, previsti dall’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, o dagli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di detto articolo, richiede la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti permettono di identificare ogni persona e garantiscono che l’integrità del contenuto dei documenti, anche per quanto riguarda le diverse fasi della procedura, non possa essere alterata, in conformità del diritto dell’Unione, in particolare della decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione (8).
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