Art. 17 · Elenco degli operatori e altre informazioni pertinenti da rendere disponibili al pubblico

Art. 17

Elenco degli operatori e altre informazioni pertinenti da rendere disponibili al pubblico

In vigore dal 13 lug 2021
Elenco degli operatori e altre informazioni pertinenti da rendere disponibili al pubblico L’autorità di controllo o l’organismo di controllo mette a disposizione sul proprio sito web, in almeno una lingua ufficiale dell’Unione, le informazioni seguenti: a) un elenco di operatori certificati e gruppi di operatori certificati, contenente: i) per gli operatori, il loro nome e indirizzo; ii) per i gruppi di operatori, il nome e l’indirizzo del gruppo e il numero dei suoi membri; iii) informazioni relative ai certificati, in particolare, il numero del certificato, la categoria dei prodotti coperti dalla certificazione, lo stato e la validità della certificazione, compresi i casi di riduzione dell’ambito di applicazione, di sospensione e revoca come indicato nella norma ISO/IEC 17065; b) nel caso degli organismi di controllo, informazioni aggiornate sul loro accreditamento, compreso un link all’ultimo certificato di accreditamento rilasciato dal loro organismo di accreditamento. L’elenco di cui alla lettera a) è immediatamente aggiornato dopo ogni cambiamento dello stato della certificazione. In caso di revoca, le informazioni di cui alla lettera a), punto iii), sono conservate nell’elenco per cinque anni dopo la revoca.
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