Art. 14
Documentazione scritta dei controlli
In vigore dal 13 lug 2021
Documentazione scritta dei controlli
1. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo elaborano la documentazione scritta di ogni controllo che effettuano per verificare la conformità al regolamento (UE) 2018/848. Tale documentazione può essere su supporto cartaceo o avere formato elettronico. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo conservano tale documentazione per cinque anni a partire dal giorno della decisione sulla certificazione da parte dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo.
Essa comprende, in particolare:
a)
una descrizione dell’obiettivo dei controlli;
b)
i metodi e le tecniche di controllo applicati;
c)
l’esito dei controlli, in particolare i risultati della verifica degli elementi elencati agli del presente regolamento; e
d)
le azioni che l’operatore o il gruppo di operatori interessati è tenuto a intraprendere a seguito dei controlli eseguiti dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo, con l’indicazione del termine per intraprendere le azioni.
2. La documentazione scritta è controfirmata dall’operatore o dal membro ispezionato del gruppo di operatori a titolo di conferma della ricezione di tale documentazione scritta. Una copia di tale documentazione è conservata dall’operatore o dal membro ispezionato del gruppo di operatori su supporto cartaceo o elettronico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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