Art. 12
Campionamento, metodi utilizzati per il campionamento e selezione dei laboratori per l’analisi dei campioni
In vigore dal 13 lug 2021
Campionamento, metodi utilizzati per il campionamento e selezione dei laboratori per l’analisi dei campioni
1. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo preleva campioni da analizzare per individuare l’utilizzo di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione alle norme di produzione biologica o al fine di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.
2. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo effettua il campionamento su almeno il 5 % del numero di singoli operatori sotto il suo controllo. Per un gruppo di operatori, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo effettua il campionamento su almeno il 2 % dei membri di ciascun gruppo.
3. La selezione degli operatori o dei gruppi di operatori presso i quali devono essere prelevati i campioni si basa sulla valutazione del rischio, compresa la probabilità di non conformità alle norme di produzione biologica, tenendo conto di tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione.
4. Oltre al tasso minimo di campionamento di cui al paragrafo 2, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo preleva e analizza campioni in ogni caso in cui si sospetti l’utilizzo di prodotti e sostanze o tecniche non autorizzati per la produzione biologica, a meno che l’autorità di controllo o l’organismo di controllo non ritenga che siano disponibili prove sufficienti senza campionamento.
5. Per i prodotti ad alto rischio di cui all’, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo preleva, oltre al tasso di campionamento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, almeno un campione sul campo della coltura ogni anno. Tale campione è prelevato dalle colture in campo, nel momento più opportuno per individuare l’uso potenziale di sostanze non autorizzate secondo la valutazione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo. Per gli operatori che non coltivano colture, è prelevato un campione pertinente di materia prima in entrata o di prodotto intermedio o prodotto trasformato.
6. L’autorità di controllo e l’organismo di controllo si assicurano che i laboratori utilizzati siano conformi a quanto segue:
a)
siano laboratori accreditati che soddisfano i requisiti applicabili della norma ISO/IEC 17025 su «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura»;
b)
i loro organismi di accreditamento siano firmatari dell’accordo di reciproco riconoscimento della Conferenza internazionale sul riconoscimento dei laboratori di prova (ILAC);
c)
abbiano una capacità sufficiente di analisi e test e possano garantire che i campioni siano sempre testati con i metodi pertinenti inclusi nell’ambito di applicazione del loro accreditamento;
d)
per quanto riguarda l’analisi dei residui di pesticidi, siano accreditati per la spettrometria di gas e liquidi per essere in grado di coprire l’elenco dei residui di pesticidi monitorati nell’ambito del programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione (7).
7. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo può delegare compiti di campionamento ad altre autorità di controllo o organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione o organismi accreditati conformemente alla norma ISO/IEC 17025 per la «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».
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