Art. 11 · Metodi e tecniche di controllo

Art. 11

Metodi e tecniche di controllo

In vigore dal 13 lug 2021
Metodi e tecniche di controllo 1.   I metodi e le tecniche di controllo applicati da un’autorità di controllo o da un organismo di controllo prevedono quanto segue: a) una verifica delle mappe o degli schizzi con i punti cardinali e la geolocalizzazione delle unità e dei locali di produzione da ispezionare fisicamente, forniti dagli operatori o dai gruppi di operatori, per controllare che siano aggiornati; b) un’ispezione, se del caso, di quanto segue: i) unità di produzione, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il controllo dell’operatore o del gruppo di operatori; ii) animali, vegetali e merci, compresi i semilavorati, le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l’alimentazione o la cura degli animali, nonché le sostanze autorizzate per l’uso nella produzione biologica; iii) tracciabilità, etichettatura, presentazione, pubblicità e materiali di imballaggio pertinenti; c) un esame dei documenti, dei registri di tracciabilità e di altri registri, pratiche e procedure pertinenti per la valutazione della conformità al regolamento (UE) 2018/848. Sono compresi i documenti che accompagnano gli alimenti, i mangimi e qualsiasi sostanza o materiale in entrata o in uscita da uno stabilimento; d) colloqui con gli operatori e con il loro personale; e) campionamento e analisi di laboratorio; f) esame del sistema di controllo che gli operatori e i gruppi di operatori hanno messo in atto, compresa una valutazione della sua efficacia; g) esame delle non conformità riscontrate durante le ispezioni precedenti e delle misure adottate dagli operatori o dai gruppi di operatori per porvi rimedio; h) qualsiasi altra attività necessaria per individuare casi di non conformità. 2.   Il controllo fisico annuale in loco di cui all’, paragrafo 4, comprende un controllo della tracciabilità e un controllo del bilancio della massa degli operatori o dei gruppi di operatori, effettuato mediante verifiche dei documenti contabili e di qualsiasi altro elemento pertinente ritenuto necessario dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo. 3.   Ai fini del controllo della tracciabilità e del controllo del bilancio della massa, la selezione dei prodotti, dei gruppi di prodotti e del periodo oggetto di verifica si basa su una valutazione del rischio da parte dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo. 4.   Oltre a qualsiasi altro elemento pertinente ritenuto necessario dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo, il controllo della tracciabilità riguarda gli elementi seguenti, giustificati da documenti adeguati, compresa la contabilità di magazzino e finanziaria: a) il nome e l’indirizzo del fornitore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o del venditore o dell’esportatore del prodotto; b) il nome e l’indirizzo del destinatario e, se diverso da quest’ultimo, dell’acquirente o dell’importatore dei prodotti; c) il certificato del fornitore in conformità di un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848; d) le informazioni di cui all’allegato III, punto 2.1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/848; e) l’identificazione adeguata del lotto; f) nel caso di trasformatori, le informazioni necessarie per consentire la tracciabilità interna e garantire il carattere biologico degli ingredienti. 5.   Il controllo del bilancio della massa riguarda gli elementi seguenti, giustificati da documenti adeguati, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria, se pertinenti: a) la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all’unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l’uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti; b) la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati nei locali anche al momento dell’ispezione fisica in loco; c) la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l’unità degli operatori o dei gruppi di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di immagazzinaggio del destinatario; d) nel caso di operatori o gruppi di operatori che acquistano o vendono i prodotti senza immagazzinarli o manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti; e) la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l’anno precedente; f) la resa stimata o effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l’anno in corso; g) il numero e/o il peso degli animali gestiti durante l’anno in corso e l’anno precedente; h) ogni perdita, aumento o riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione; i) la produzione totale dell’azienda in termini di prodotti biologici e non biologici.
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