Art. 10 · Controlli per la certificazione di operatori o gruppi di operatori

Art. 10

Controlli per la certificazione di operatori o gruppi di operatori

In vigore dal 13 lug 2021
Controlli per la certificazione di operatori o gruppi di operatori 1.   Prima di accettare di certificare operatori o gruppi di operatori, un’autorità di controllo o un organismo di controllo si assicura che gli operatori o i gruppi di operatori abbiano fornito quanto segue: a) un documento sotto forma di dichiarazione firmata, in cui sono indicati: i) una descrizione dell’unità di produzione biologica e/o in conversione e, se del caso, delle unità di produzione non biologiche e delle attività da svolgere conformemente al regolamento (UE) 2018/848; ii) le misure pertinenti da adottare a livello dell’unità biologica e/o in conversione e/o dei locali e/o delle attività per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/848; iii) le misure precauzionali da adottare per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da adottare in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione; b) una conferma che gli operatori o i gruppi di operatori non sono stati certificati da un altro organismo di controllo per attività svolte nello stesso paese terzo riguardo alla stessa categoria di prodotti, anche nei casi in cui gli operatori o i gruppi di operatori operino in diverse fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione; c) una conferma, da parte dei membri di un gruppo di operatori, di non essere stati certificati singolarmente per la stessa attività per un determinato prodotto coperto dalla certificazione del gruppo di operatori a cui appartengono; d) un impegno firmato con il quale gli operatori o i gruppi di operatori si impegnano a: i) concedere all’autorità di controllo o all’organismo di controllo l’accesso a tutte le parti di tutte le unità di produzione e a tutti i locali a fini di controllo, così come alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi; ii) fornire all’autorità o all’organismo di controllo ogni eventuale informazione utile ai fini dei controlli; iii) presentare, su richiesta dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo, i risultati dei propri programmi di garanzia della qualità; iv) informare per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e scambiare le pertinenti informazioni con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti; v) accettare il trasferimento del fascicolo relativo ai controlli in caso di cambiamento dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo oppure, in caso di ritiro dalla produzione biologica, la conservazione del fascicolo relativo al controllo, per un periodo di cinque anni, da parte dell’ultima autorità di controllo o dell’ultimo organismo di controllo; vi) informare immediatamente l’autorità di controllo o l’organismo di controllo in caso di ritiro dalla produzione biologica; vii) nel caso in cui gli appaltatori degli operatori o dei gruppi di operatori siano soggetti a controlli da parte di autorità di controllo o organismi di controllo differenti, accettare lo scambio di informazioni con tali autorità di controllo o organismi di controllo; viii) svolgere le attività conformemente alle norme di produzione biologica; ix) accettare l’applicazione delle misure correttive stabilite dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo in caso di non conformità. 2.   Prima di certificare operatori o gruppi di operatori, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo verifica: a) che gli operatori o i gruppi di operatori siano conformi ai capi II, III e IV del regolamento (UE) 2018/848 e all’articolo 36 di tale regolamento. La verifica prevede almeno un’ispezione fisica in loco; b) che, se gli operatori o i gruppi di operatori appaltano una qualsiasi delle loro attività a terzi, sia gli operatori o i gruppi di operatori sia i terzi a cui sono state appaltate tali attività siano stati certificati da autorità di controllo o da organismi di controllo riconosciuti che confermano la loro conformità ai capi II, III e IV e all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848, a meno che gli operatori o i gruppi di operatori non informino l’autorità di controllo o l’organismo di controllo competente che essi rimangono responsabili per quanto riguarda la produzione biologica e che non hanno trasferito tale responsabilità all’appaltatore. In tali casi l’autorità di controllo o l’organismo di controllo verifica la conformità delle attività appaltate ai capi II, III e IV e all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848, nel contesto delle attività di controllo che effettua sugli operatori o gruppi di operatori che hanno appaltato le loro attività. 3.   Oltre a qualsiasi altro elemento che può essere considerato pertinente dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo, prima di certificare operatori o gruppi di operatori precedentemente certificati da un’altra autorità di controllo o organismo di controllo, la nuova autorità di controllo o il nuovo organismo di controllo valuta le informazioni seguenti che devono essere trasmesse dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo precedente: a) lo stato e la validità della certificazione, compresi i casi di riduzione dell’ambito di applicazione, di sospensione e di revoca come indicato nella norma ISO/IEC 17065 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO); b) relazioni di ispezioni eseguite nei tre anni precedenti; c) l’elenco delle non conformità e le misure messe in atto per porvi rimedio, e il fatto che tutte le non conformità sono state risolte; d) le deroghe concesse o le richieste di deroga in corso di trattamento da parte della precedente autorità di controllo o organismo di controllo; e) informazioni relative a qualsiasi controversia in corso rilevante per la certificazione degli operatori o dei gruppi di operatori. Se l’autorità di controllo o l’organismo di controllo precedente non trasmette le informazioni come richiesto nell’, paragrafo 5, del presente regolamento alla nuova autorità di controllo o al nuovo organismo di controllo, o in caso di dubbi sulle informazioni trasmesse, la nuova autorità di controllo o il nuovo organismo di controllo non rilascia il certificato di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 agli operatori o ai gruppi di operatori finché tale nuova autorità di controllo o nuovo organismo di controllo non abbia fugato i propri dubbi mediante altri mezzi di controllo. 4.   L’autorità di controllo o l’organismo di controllo non certifica operatori o gruppi di operatori cui è stato revocato il riconoscimento dalla loro precedente autorità di controllo o organismo di controllo negli ultimi due anni, a meno che il riconoscimento della precedente autorità di controllo o organismo di controllo sia stato revocato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2018/848 per il paese terzo e la categoria di prodotti specifici.
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