Art. 9 · Soggetto ospitante

Art. 9

Soggetto ospitante

In vigore dal 13 lug 2021
Soggetto ospitante 1.   I supercomputer EuroHPC sono ubicati in Stati partecipanti che sono Stati membri. Se uno Stato partecipante ospita già un supercomputer EuroHPC che è un supercomputer di fascia alta o media, non è autorizzato a partecipare a un nuovo invito a manifestare interesse per la nuova generazione di tali supercomputer prima di almeno cinque anni dalla data di selezione successiva a un precedente invito a manifestare interesse. In caso di acquisizione di computer quantistici e di simulatori quantistici o di adeguamento di un supercomputer EuroHPC con acceleratori quantistici, il periodo si riduce a due anni. 2.   Per i supercomputer EuroHPC di cui agli , il soggetto ospitante può rappresentare uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante. Il soggetto ospitante e le autorità competenti dello Stato partecipante o degli Stati partecipanti in un consorzio ospitante concludono un accordo a tal fine. 3.   L’impresa comune affida a un soggetto ospitante la gestione di ogni singolo supercomputer EuroHPC interamente di proprietà dell’impresa comune o di proprietà congiunta in conformità agli . 4.   I soggetti ospitanti di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono selezionati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’. 5.   A seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il corrispondente Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o il corrispondente consorzio ospitante sono selezionati dal consiglio di direzione tramite una procedura equa e trasparente basata, tra l’altro, sui seguenti criteri: a) la conformità alle specifiche generali di sistema definite nell’invito a manifestare interesse; b) il costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC, compresa una stima accurata e un metodo di verifica dei costi operativi di tale supercomputer durante il suo ciclo di vita; c) l’esperienza del soggetto ospitante nell’installazione e nella gestione di sistemi analoghi; d) la qualità delle infrastrutture fisiche e informatiche della struttura ospitante e la sua sicurezza e connettività con il resto dell’Unione; e) la qualità del servizio agli utenti, segnatamente la capacità di rispettare l’accordo sul livello dei servizi fornito tra i documenti di cui è corredata la procedura di selezione; f) la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l’impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere la quota del costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell’Unione di cui all’ o da qualsiasi altro contributo dell’Unione di cui all’, fino al momento del trasferimento della proprietà dall’impresa comune a tale soggetto ospitante o fino al momento della vendita o della dismissione del supercomputer nel caso in cui non vi sia trasferimento della proprietà. 6.   Per i supercomputer EuroHPC di livello industriale di cui all’, il soggetto ospitante conclude un accordo con un consorzio di partner privati per la preparazione dell’acquisizione e la gestione di tali supercomputer o di partizioni di supercomputer EuroHPC. Per ospitare un supercomputer di livello industriale si rispettano le condizioni seguenti: a) l’impresa comune affida al soggetto ospitante la gestione di ciascun supercomputer EuroHPC di livello industriale di cui è comproprietaria conformemente all’; b) i soggetti ospitanti sono selezionati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’; c) a seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante e il consorzio di partner privati ad esso associato sono selezionati dal consiglio di direzione mediante una procedura equa e trasparente basata, tra l’altro, su: i) i criteri di cui al paragrafo 5, lettere da a) ad e), del presente articolo; e ii) la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l’impegno del consorzio di partner privati a sostenere la quota del costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell’Unione di cui all’ o da qualsiasi altro contributo dell’Unione di cui all’. 7.   Il soggetto ospitante selezionato può decidere di invitare altri Stati partecipanti o un consorzio di partner privati a unirsi al consorzio ospitante, previo accordo della Commissione. Il contributo finanziario o in natura o qualsiasi altro impegno degli Stati partecipanti o dei membri del settore privato che si uniscono non incide sul contributo finanziario dell’Unione né sui diritti di proprietà corrispondenti e sulla percentuale di tempo di accesso assegnata all’Unione in relazione al supercomputer EuroHPC di cui agli .
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