Art. 23 · Responsabilità dell’impresa comune

Art. 23

Responsabilità dell’impresa comune

In vigore dal 13 lug 2021
Responsabilità dell’impresa comune 1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione. 2.   In caso di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni. 3.   Qualsiasi pagamento effettuato dall’impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato come spesa dell’impresa comune ed è coperto dalle sue risorse. 4.   L’impresa comune è la sola responsabile della conformità ai propri obblighi. 5.   L’impresa comune non è ritenuta responsabile di eventuali danni derivanti dalle azioni del soggetto ospitante in relazione alla gestione da parte di quest’ultimo dei supercomputer di proprietà dell’impresa comune EuroHPC.
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