Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 lug 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «prova di accettazione»: una prova effettuata per determinare se il supercomputer EuroHPC soddisfa i requisiti delle specifiche di sistema; 2) «tempo di accesso»: il tempo di calcolo di un supercomputer messo a disposizione di un utente o gruppo di utenti per l’esecuzione dei loro programmi per computer; 3) «entità affiliata»: qualsiasi soggetto giuridico come definito all’articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; 4) «centro di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni»: un progetto collaborativo selezionato con un invito a presentare proposte aperto e concorrenziale volto a promuovere l’uso delle future capacità di calcolo dalle prestazioni estreme che consentono alle comunità di utenti, in collaborazione con altri portatori di interessi nell’ambito del calcolo ad alte prestazioni, di adattare i codici paralleli esistenti a prestazioni a esascala e di scalabilità estrema; 5) «co-progettazione»: un approccio collettivo che riunisce fornitori di tecnologia e utenti impegnati in un processo di progettazione collaborativa e iterativa per lo sviluppo di nuove tecnologie, applicazioni e sistemi; 6) «conflitto d’interessi»: una situazione che coinvolge un agente finanziario o un’altra persona di cui all’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; 7) «entità costitutiva»: un’entità che costituisce un membro del settore privato dell’impresa comune, conformemente allo statuto di ciascun membro del settore privato; 8) «consorzio di partner privati»: un’associazione di soggetti giuridici dell’Unione che si riuniscono al fine di acquisire congiuntamente con l’impresa comune un supercomputer di livello industriale; uno o più di questi partner privati possono far parte dei membri del settore privato dell’impresa comune; 9) «supercomputer EuroHPC»: qualsiasi sistema di calcolo interamente di proprietà dell’impresa comune o in comproprietà con altri Stati partecipanti o con un consorzio di partner privati; può essere un supercomputer classico (di fascia alta, di livello industriale o di fascia media), un computer ibrido classico-quantistico, un computer quantistico o un simulatore quantistico; 10) «esascala»: un livello di prestazione in grado di eseguire 1018 operazioni al secondo (1 esaflop); 11) «supercomputer di fascia alta»: un sistema di calcolo di livello mondiale sviluppato con la tecnologia più avanzata disponibile in un dato momento e che raggiunge livelli di prestazione almeno a esascala o superiori (ossia post-esascala) per applicazioni che affrontano problemi di maggiore complessità; 12) «consorzio ospitante»: un gruppo di Stati partecipanti o un consorzio di partner privati che hanno accettato di contribuire all’acquisizione e alla gestione di un supercomputer EuroHPC, comprese le organizzazioni che rappresentano tali Stati partecipanti; 13) «soggetto ospitante»: un soggetto giuridico che comprende le strutture necessarie ad accogliere e gestire un supercomputer EuroHPC e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro; 14) «iperconnesso»: dotato della capacità di comunicazione necessaria a trasferire dati a 1012 bit al secondo (1 Terabit al secondo) o oltre; 15) «supercomputer di livello industriale»: un supercomputer almeno di fascia media progettato specificamente per utenti industriali, con requisiti di sicurezza, riservatezza e integrità dei dati più rigorosi di quelli previsti per un uso scientifico; 16) «contributi in natura alle azioni indirette» finanziate da Orizzonte Europa: i contributi dello Stato partecipante o dei membri del settore privato dell’impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, che consistono nei costi ammissibili da essi sostenuti nell’attuazione delle azioni indirette, al netto del contributo dell’impresa comune, degli Stati partecipanti all’impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi; 17) «contributi in natura alle azioni» finanziate dal programma Europa digitale o dal meccanismo per collegare l’Europa: i contributi dello Stato partecipante o dei membri del settore privato dell’impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, che consistono nei costi ammissibili da essi sostenuti nell’attuazione di parte delle attività dell’impresa comune, al netto del contributo dell’impresa comune, degli Stati partecipanti all’impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi; 18) «supercomputer di fascia media»: un supercomputer di livello mondiale con un livello di prestazione di al massimo un ordine di grandezza inferiore rispetto a quello di un supercomputer di fascia alta; 19) «centro nazionale di competenza per il calcolo ad alte prestazioni»: un soggetto giuridico, o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato partecipante, associato a un centro nazionale di supercalcolo di tale Stato partecipante che fornisce, su richiesta, agli utenti dell’industria, comprese le PMI, del mondo accademico e delle pubbliche amministrazioni l’accesso ai supercomputer e ai più recenti servizi, strumenti, applicazioni e tecnologie di calcolo ad alte prestazioni e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione; 20) «Stato osservatore»: un paese ammissibile a partecipare alle azioni dell’impresa comune finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale, che non è uno Stato partecipante; 21) «Stato partecipante»: un paese che è membro dell’impresa comune; 22) «livello di prestazione»: il numero di operazioni in virgola mobile al secondo (floating point operations per second - flops) che un supercomputer può eseguire; 23) «membro del settore privato»: qualsiasi membro dell’impresa comune diverso dall’Unione o dagli Stati partecipanti; 24) «computer quantistico»: un dispositivo di calcolo che sfrutta le leggi della meccanica quantistica per risolvere determinati compiti particolari utilizzando quindi meno risorse computazionali rispetto ai computer classici; 25) «simulatore quantistico»: un dispositivo quantistico altamente controllabile che consente di conoscere le proprietà di sistemi quantistici complessi o di risolvere specifici problemi di calcolo inaccessibili ai computer classici; 26) «sicurezza della catena di approvvigionamento» di un supercomputer EuroHPC: le misure da adottare nella selezione di qualsiasi fornitore di tale supercomputer al fine di garantire la disponibilità di componenti, tecnologie, sistemi e know-how necessari per l’acquisizione e la gestione del supercomputer; ciò comprende misure volte ad attenuare i rischi connessi a eventuali interruzioni nell’approvvigionamento di tali componenti, tecnologie e sistemi, comprese variazioni di prezzo o prestazioni inferiori o fonti alternative di approvvigionamento; copre l’intero ciclo di vita del supercomputer EuroHPC; 27) «agenda strategica di ricerca e innovazione»: il documento relativo alla durata di Orizzonte Europa, che individua le priorità chiave e le tecnologie e innovazioni essenziali necessarie per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune; 28) «programma strategico pluriennale»: un documento che definisce una strategia per tutte le attività dell’impresa comune; 29) «supercalcolo»: il calcolo a livelli di prestazione che richiedono l’integrazione massiccia di singoli elementi di calcolo, compresi i componenti quantistici, per risolvere problemi che non possono essere gestiti dai sistemi di calcolo standard; 30) «costo totale di proprietà» di un supercomputer EuroHPC: i costi di acquisizione più i costi operativi, inclusa la manutenzione, fino al trasferimento della proprietà del supercomputer al soggetto ospitante o alla vendita o alla dismissione del supercomputer senza trasferimento della proprietà; 31) «programma di lavoro»: il documento di cui all’, punto 25), del regolamento (UE) 2021/695 o, se opportuno, il documento che funge anche da programma di lavoro di cui all’ del regolamento (UE) 2021/694 o all’ del regolamento (UE) 2021/1153.
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