Art. 18
Tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC a fini commerciali
In vigore dal 13 lug 2021
Tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC a fini commerciali
1. A tutti gli utenti industriali si applicano condizioni specifiche a fini commerciali per quanto riguarda la quota del tempo di accesso dell’Unione. Il servizio commerciale è un servizio a pagamento in base all’utilizzo effettivo («pay-per-use»), basato sui prezzi di mercato. Il livello delle tariffe da applicare è stabilito dal consiglio di direzione.
2. Le tariffe generate dall’utilizzo commerciale della quota del tempo di accesso dell’Unione costituiscono un’entrata del bilancio dell’impresa comune e sono utilizzate per coprire i costi operativi dell’impresa comune.
3. Il tempo di accesso assegnato ai servizi commerciali non supera il 20 % del tempo di accesso totale dell’Unione per ciascun supercomputer EuroHPC. Il consiglio di direzione decide in merito all’attribuzione del tempo di accesso dell’Unione per gli utenti di servizi commerciali, tenendo conto dei risultati del monitoraggio di cui all’, paragrafo 11.
4. La qualità dei servizi commerciali è uguale per tutti gli utenti.
Storico versioni
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