Art. 17
Assegnazione del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC
In vigore dal 13 lug 2021
Assegnazione del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC
1. La quota del tempo di accesso dell’Unione a ciascun supercomputer EuroHPC quantistico e di fascia alta è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione, di cui all’, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC e pertanto essa non supera il 50 % del tempo di accesso totale al supercomputer EuroHPC.
2. La quota del tempo di accesso dell’Unione a ciascun supercomputer EuroHPC di fascia media è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione, di cui all’, paragrafo 1, al costo totale operativo e di acquisizione del supercomputer e non supera il 35 % del tempo di accesso totale al supercomputer.
3. La quota del tempo di accesso dell’Unione a ciascun supercomputer EuroHPC di livello industriale è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione, di cui all’, paragrafo 1, al costo totale di acquisizione del supercomputer e non supera il 35 % del tempo di accesso totale al supercomputer.
4. A ciascuno Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o a ciascuno Stato partecipante a un consorzio ospitante è assegnato il rimanente tempo di accesso a ciascun supercomputer EuroHPC. Nel caso di un consorzio ospitante, gli Stati partecipanti si accordano sulla ripartizione del tempo di accesso al supercomputer.
5. Il consiglio di direzione definisce i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC.
6. L’utilizzo della quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC è gratuito per gli utenti del settore pubblico di cui all’, paragrafo 4. È gratuito inoltre per gli utenti industriali per le applicazioni relative ad attività di ricerca e innovazione finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale e per gli utenti che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito di Orizzonte Europa o dei programmi Europa digitale, nonché per le attività private di innovazione delle PMI, ove opportuno. Come regola generale, l’assegnazione del tempo di accesso per tali attività è basata su un processo equo e trasparente di valutazione inter pares definito dal consiglio di direzione a seguito di inviti a manifestare interesse sempre aperti lanciati dall’impresa comune.
7. Ad eccezione degli utenti delle PMI che intraprendono attività private di innovazione, gli altri utenti adottano un approccio di tipo «scienza aperta» per diffondere le conoscenze acquisite mediante l’accesso ai supercomputer dell’impresa comune, conformemente all’ del regolamento (UE) 2021/695. Il consiglio di direzione definisce ulteriormente le norme applicabili in materia di scienza aperta.
8. Il consiglio di direzione definisce norme specifiche per le condizioni di accesso che si discostano dai principi guida di cui al paragrafo 6. Esse riguardano l’assegnazione del tempo di accesso per le attività e i progetti considerati strategici per l’Unione.
9. Su richiesta dell’Unione il direttore esecutivo concede l’accesso diretto ai supercomputer EuroHPC alle iniziative che l’Unione ritiene essenziali per fornire servizi relativi alla salute o al clima o altri servizi di sostegno di emergenza fondamentali per il bene pubblico, nelle situazioni di gestione delle emergenze e delle crisi, o nei casi in cui l’Unione lo consideri fondamentale per la sua sicurezza e difesa. Le modalità e le condizioni per l’attuazione di tale accesso sono definite nelle condizioni di accesso adottate dal consiglio di direzione.
10. Il consiglio di direzione definisce le condizioni che si applicano all’uso industriale per fornire accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione a risorse sicure di dati e di calcolo ad alte prestazioni per applicazioni diverse da quelle specificate al paragrafo 6 del presente articolo.
11. Il consiglio di direzione monitora regolarmente la quota del tempo di accesso dell’Unione concesso per Stato partecipante e per categoria di utenti, anche a fini commerciali e può decidere, tra l’altro, di:
a)
riadeguare i tempi di accesso per categoria di attività o di utente, allo scopo di ottimizzare le capacità di utilizzo dei supercomputer EuroHPC;
b)
proporre misure supplementari di sostegno atte a garantire eque opportunità di accesso agli utenti che avrebbero la finalità di aumentare il livello di abilità e competenze nei sistemi di calcolo ad alte prestazioni.
Storico versioni
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