Art. 14 · Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia media

Art. 14

Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia media

In vigore dal 13 lug 2021
Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia media 1.   L’impresa comune acquisisce, insieme all’amministrazione aggiudicatrice dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati partecipanti al consorzio ospitante, i supercomputer di fascia media e ne diventa comproprietaria. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, copre fino al 35 % dei costi di acquisizione e fino al 35 % dei costi operativi dei supercomputer di fascia media. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer di fascia media è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all’. 3.   La selezione del fornitore del supercomputer di fascia media si basa sulle specifiche della gara d’appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell’invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento. 4.   L’impresa comune può fungere da primo utente e acquisire supercomputer di fascia media che integrano tecnologie competitive orientate alla domanda e all’utente, sviluppate principalmente nell’Unione. 5.   Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all’acquisizione di supercomputer di fascia media conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all’autonomia strategica dell’Unione, conformemente all’, paragrafo 4, dello stesso. 6.   Fatto salvo lo scioglimento dell’impresa comune, di cui all’, paragrafo 4, dello statuto, la quota di proprietà del supercomputer di proprietà dell’impresa comune è trasferita al soggetto ospitante dopo l’ammortamento completo del supercomputer. Il soggetto ospitante rimborsa all’impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. L’impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà del supercomputer di fascia media.
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