Art. 12 · Acquisizione e proprietà di computer quantistici e simulatori quantistici

Art. 12

Acquisizione e proprietà di computer quantistici e simulatori quantistici

In vigore dal 13 lug 2021
Acquisizione e proprietà di computer quantistici e simulatori quantistici 1.   L’impresa comune acquisisce computer quantistici e simulatori quantistici, che potrebbero spaziare dai sistemi sperimentali e pilota ai prototipi e ai sistemi operazionali, sotto forma di macchine sia indipendenti sia ibridate con macchine per il calcolo ad alte prestazioni di fascia alta o di fascia media e accessibili attraverso il cloud, e ne è proprietaria. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei computer quantistici e dei simulatori quantistici. Il rimanente costo totale di proprietà dei computer quantistici e dei simulatori quantistici è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all’. 3.   La selezione del fornitore dei computer quantistici e dei simulatori quantistici si basa sulle specifiche della gara d’appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e sulle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella sua domanda in occasione dell’invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento. 4.   L’impresa comune può fungere da primo utente e acquisire computer quantistici e simulatori quantistici che integrano tecnologie sviluppate principalmente nell’Unione. 5.   Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all’acquisizione dei computer quantistici e dei simulatori quantistici conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all’autonomia strategica dell’Unione, conformemente all’, paragrafo 4, dello stesso. 6.   I computer quantistici e i simulatori quantistici sono ubicati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC o un centro di supercalcolo situato nell’Unione. 7.   Fatto salvo lo scioglimento dell’impresa comune, di cui all’, paragrafo 4, dello statuto, non prima di quattro anni dopo che il computer quantistico o il simulatore quantistico installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall’impresa comune, la proprietà di tale computer quantistico o simulatore quantistico può essere trasferita a tale soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un computer quantistico o di un simulatore quantistico, il soggetto ospitante rimborsa all’impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall’impresa comune e dal soggetto ospitante. L’impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del computer quantistico o del simulatore quantistico.
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