Art. 11
Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia alta
In vigore dal 13 lug 2021
Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia alta
1. L’impresa comune acquisisce i supercomputer di fascia alta e ne diventa proprietaria.
2. Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer di fascia alta.
Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer di fascia alta è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all’.
3. La selezione del fornitore del supercomputer di fascia alta si basa sulle specifiche della gara d’appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e sulle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella sua domanda in occasione dell’invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.
4. L’impresa comune può fungere da primo utente e acquisire supercomputer di fascia alta che integrano tecnologie competitive orientate alla domanda e all’utente, sviluppate principalmente nell’Unione.
5. Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all’acquisizione dei supercomputer di fascia alta conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all’autonomia strategica dell’Unione, conformemente all’, paragrafo 4, di tale regolamento.
6. Fatto salvo lo scioglimento dell’impresa comune di cui all’, paragrafo 4, dello statuto, non prima di cinque anni dopo che il supercomputer di fascia alta installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall’impresa comune, la proprietà di tale supercomputer di fascia alta può essere trasferita al rispettivo soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer di fascia alta, il soggetto ospitante rimborsa all’impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall’impresa comune e dal soggetto ospitante. L’impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del supercomputer di fascia alta.
Storico versioni
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