Art. 1 · Istituzione

Art. 1

Istituzione

In vigore dal 13 lug 2021
Istituzione 1.   Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa relativa al calcolo ad alte prestazioni europeo, è istituita un’impresa comune ai sensi dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) («impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo», «impresa comune») per un periodo fino al 31 dicembre 2033. 2.   Per tener conto della durata del QFP 2021-2027 e di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l’Europa, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d’appalto a norma del presente regolamento sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d’appalto possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028. 3.   L’impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 4.   L’impresa comune ha sede a Lussemburgo. 5.   Lo statuto dell’impresa comune («statuto») è riportato nell’allegato.
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