Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 lug 2021
L'additivo alimentare "glicosidi steviolici" (E 960) e gli alimenti che lo contengono, etichettati o immessi sul mercato fino a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e conformi alle prescrizioni ivi contenute, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
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