Art. 3
In vigore dal 12 lug 2021
Gli obiettivi tematici dei programmi geografici sono i seguenti:
a)
almeno il 15 % per i diritti umani, la democrazia e la buona governance;
b)
almeno il 45 % per la crescita inclusiva e sostenibile a favore dello sviluppo umano.
Storico versioni
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