Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 lug 2021
1.   I massimali nazionali annui per il 2021 per il regime di pagamento di base di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell’allegato del presente regolamento. 2.   I massimali nazionali annui per il 2021 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell’allegato del presente regolamento. 3.   I massimali nazionali annui per il 2021 per il pagamento ridistributivo di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell’allegato del presente regolamento. 4.   I massimali nazionali annui per il 2021 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell’allegato del presente regolamento. 5.   I massimali nazionali annui per il 2021 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell’allegato del presente regolamento. 6.   I massimali nazionali annui per il 2021 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell’allegato del presente regolamento. 7.   Gli importi massimi per il 2021 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell’allegato del presente regolamento. 8.   I massimali nazionali annui per il 2021 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all’articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell’allegato del presente regolamento.
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