Art. 9 · Azioni ammissibili

Art. 9

Azioni ammissibili

In vigore dal 7 lug 2021
Azioni ammissibili 1.   Solo le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine, sono ammissibili al finanziamento. Fra di esse rientrano studi, lavori e altre misure di accompagnamento necessarie per la gestione e l’attuazione dell’MCE e degli orientamenti settoriali specifici. Gli studi sono ammissibili solo se relativi a progetti ammissibili nell’ambito dell’MCE. 2.   Per quanto riguarda il settore dei trasporti, sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione ai sensi del presente regolamento solo le azioni seguenti: a) azioni relative a reti efficienti, interconnesse, interoperabili e multimodali per lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie, stradali, marittime e delle vie navigabili interne: i) azioni per la realizzazione della rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative a collegamenti transfrontalieri e a collegamenti mancanti, come quelli indicati nella parte III dell’allegato del presente regolamento, nonché a nodi urbani, piattaforme logistiche multimodali, porti marittimi, porti interni, terminali ferroviario-stradali e collegamenti con aeroporti della rete centrale, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013. Le azioni per la realizzazione della rete centrale possono includere elementi correlati facenti parte della rete globale, qualora ciò sia necessario per ottimizzare gli investimenti, in base alle modalità specificate nei programmi di lavoro di cui all’ del presente regolamento; ii) azioni relative a collegamenti transfrontalieri della rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, come quelli indicati nella parte III, punto 2, dell’allegato del presente regolamento, azioni di cui alla parte III, punto 3, dell’allegato al presente regolamento, azioni relative a studi per lo sviluppo della rete globale e azioni relative a porti marittimi e interni della rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013; iii) azioni per il ripristino dei collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali mancanti della TEN-T che sono stati abbandonati o eliminati; iv) azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni ultraperiferiche, conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative ai pertinenti nodi urbani, porti marittimi, porti interni, terminali ferroviario-stradali, collegamenti con aeroporti e piattaforme logistiche multimodali della rete globale di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013; v) azioni di sostegno a progetti di interesse comune finalizzati a collegare la rete transeuropea alle reti infrastrutturali di paesi vicini, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013; b) azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva, accessibile e sicura: i) azioni di sostegno alle autostrade del mare di cui all’ del regolamento (UE) n. 1315/2013, con un’attenzione alla navigazione transfrontaliera su rotte brevi; ii) azioni di sostegno ai sistemi di applicazioni telematiche ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1315/2013 per i corrispettivi modi di trasporto, tra cui in particolare: — per le ferrovie: l’ERTMS; — per le vie navigabili interne: i servizi d’informazione fluviale (RIS); — per il trasporto stradale: i sistemi di trasporto intelligenti (STI); — per il trasporto marittimo: il sistema di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (VTMIS) e servizi marittimi elettronici, inclusi i servizi d’interfaccia unica quali l’interfaccia unica marittima, i sistemi delle comunità portuali e i relativi sistemi d’informazione doganale; — per il trasporto aereo: i sistemi di gestione del traffico aereo, in particolare quelli risultanti dal sistema di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR); iii) azioni di sostegno ai servizi di trasporto di merci sostenibili ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1315/2013 e azioni volte a ridurre il rumore del trasporto ferroviario di merci; iv) azioni di sostegno alle nuove tecnologie e all’innovazione, compresa l’automazione, a migliori servizi di trasporto, all’integrazione modale e all’infrastruttura per i combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto, a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013; v) azioni intese a eliminare gli ostacoli all’interoperabilità, quali definiti dall’, lettera o), del regolamento (UE) n. 1315/2013, in particolare gli ostacoli in relazione agli effetti sui corridoi o sulla rete, comprese le azioni che promuovono un aumento del traffico merci per ferrovia e gli impianti automatici per il cambio dello scartamento; vi) azioni intese a eliminare gli ostacoli all’interoperabilità, in particolare nei nodi urbani ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1315/2013; vii) azioni per la realizzazione di infrastrutture e mobilità sicure, anche nell’ambito della sicurezza stradale, ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1315/2013; viii) azioni volte a migliorare la resilienza delle infrastrutture di trasporto, in particolare rispetto ai cambiamenti climatici e alle calamità naturali e alle minacce alla cibersicurezza; ix) azioni volte a migliorare, in tutti i modi di trasporto, l’accessibilità alle infrastrutture di trasporto per tutti gli utenti, in particolare quelli a mobilità ridotta, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1315/2013; x) azioni volte a migliorare l’accessibilità e la disponibilità delle infrastrutture di trasporto per motivi di sicurezza e protezione civile e azioni volte ad adeguare le infrastrutture di trasporto ai fini dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione, con lo scopo di facilitare i flussi di traffico; c) nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e conformemente all’, azioni, o attività specifiche nell’ambito di un’azione, volte a supportare porzioni, nuove o esistenti, della TEN-T utilizzabili per il trasporto militare, con l’obiettivo di adeguare la TEN-T ai requisiti dell’infrastruttura a duplice uso. 3.   Per quanto riguarda il settore dell’energia, sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione ai sensi del presente regolamento solo le azioni seguenti: a) azioni relative a progetti di interesse comune di cui all’ del regolamento (UE) n. 347/2013; b) azioni di sostegno a progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, compresa la loro concezione, anche a favore di soluzioni innovative e dello stoccaggio di energia rinnovabile, di cui alla parte IV dell’allegato, fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite all’. 4.   Per quanto riguarda il settore digitale, sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione a titolo del presente regolamento solo le azioni seguenti: a) azioni di sostegno alla diffusione di reti ad altissima capacità e all’accesso alle medesime, compresi sistemi 5G, in grado di fornire connettività Gigabit in zone in cui sono ubicati volani socioeconomici; b) azioni di sostegno alla fornitura, presso le comunità locali, di connettività locale senza fili di altissima qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie; c) azioni per la realizzazione di una copertura ininterrotta, con sistemi 5G, di tutti i principali assi di trasporto, compresa la TEN-T, come le azioni elencate nella parte V, punto 3, dell’allegato; d) azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali nuove o a un adeguamento significativo di quelle esistenti, anche con cavi sottomarini, negli Stati membri e tra di essi e tra l’Unione e paesi terzi, come le azioni elencate nella parte V, punto 3, dell’allegato, nonché altre azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali di cui a tale punto; e) azioni finalizzate all’acquisizione dei requisiti relativi all’infrastruttura per la connettività digitale per progetti transfrontalieri nei settori dei trasporti e dell’energia o di sostegno alle piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell’energia, o entrambi.
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