Art. 6
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
In vigore dal 7 lug 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. L’MCE è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.
2. L’MCE può concedere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni e appalti come previsto dal regolamento finanziario. Può inoltre contribuire alle operazioni di finanziamento misto in conformità del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) e del titolo X del regolamento finanziario. Il contributo dell’Unione alle operazioni di finanziamento misto nel settore dei trasporti non supera il 10 % dell’importo di bilancio indicato all’, paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente regolamento. Nel settore dei trasporti, le operazioni di finanziamento misto possono essere utilizzate per azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura, di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
3. La Commissione può delegare ad agenzie esecutive poteri di esecuzione parziale dell’MCE, conformemente all’articolo 69 del regolamento finanziario, ai fini di una gestione ottimale ed efficiente dell’MCE nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale.
4. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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