Art. 5 · Paesi terzi associati all’MCE

Art. 5

Paesi terzi associati all’MCE

In vigore dal 7 lug 2021
Paesi terzi associati all’MCE 1.   L’MCE è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti: a) i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite dall’accordo SEE; b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; c) i paesi della politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e dalle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; d) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo: i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione e i benefici che questo ne trae; ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari destinati ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi. iii) non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma dell’Unione; iv) garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari; v) preveda reciprocità nell’accesso a programmi analoghi nel paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione. I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario; 2.   Fatto salvo l’ del regolamento (UE) n. 1315/2013, i paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli organismi stabiliti in tali paesi non sono ammessi a ricevere assistenza finanziaria a titolo del presente regolamento, tranne nel caso in cui ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di determinati progetti di interesse comune o di un progetto in conformità dell’, paragrafo 1, del presente regolamento e alle condizioni stabilite dai programmi di lavoro di cui all’ del presente regolamento.
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