Art. 25
Atti delegati
In vigore dal 7 lug 2021
Atti delegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento mediante:
a)
l’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione sulla base degli indicatori di cui alla parte I dell’allegato;
b)
la definizione di norme riguardanti la selezione di progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla parte IV dell’allegato e stabilire e aggiornare l’elenco dei progetti transfrontalieri selezionati nel settore dell’energia rinnovabile.
2. Fatto salvo l’articolo 172, secondo comma, TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento al fine di:
a)
modificare la parte III dell’allegato in merito alla definizione dei corridoi della rete centrale di trasporto, come pure le sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale;
b)
modificare la parte V dell’allegato per quanto riguarda l’individuazione di progetti di interesse comune in materia di connettività digitale.
Storico versioni
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