Art. 22 · Sorveglianza e rendicontazione

Art. 22

Sorveglianza e rendicontazione

In vigore dal 7 lug 2021
Sorveglianza e rendicontazione 1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dell’MCE nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’ figurano nella parte I dell’allegato. 2.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi dell’MCE nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare la parte I dell’allegato relativamente agli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione. 3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati dell’MCE e garantisce che tali dati e risultati siano idonei per un’analisi approfondita dei progressi compiuti, anche per gli indicatori climatici. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri. 4.   La Commissione potenzia l’apposito sito Internet in modo da pubblicare in tempo reale una mappa dei progetti in fase di attuazione, unitamente ai dati pertinenti, compresi valutazioni di impatto, e il valore, beneficiario, organismo di attuazione e stato di avanzamento del progetto e presenta altresì ogni due anni relazioni sui progressi compiuti. Tali relazioni sui progressi compiuti comprendono informazioni sull’attuazione dell’MCE, conformemente agli obiettivi generali e specifici di cui all’, chiarendo se i diversi settori siano secondo i piani, se l’impegno totale di bilancio sia in linea con l’importo totale allocato, se i progetti in corso abbiano raggiunto un grado sufficiente di completezza e se sia ancora fattibile e opportuno realizzarli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1153:oj#art-22