Art. 18
Riduzione o cessazione delle sovvenzioni
In vigore dal 7 lug 2021
Riduzione o cessazione delle sovvenzioni
1. Oltre alle ragioni di cui all’articolo 131, paragrafo 4, del regolamento finanziario, l’importo della sovvenzione, salvo in casi debitamente giustificati, può essere ridotto per i motivi seguenti:
a)
per gli studi, se l’azione non è stata avviata entro un anno dalla data di inizio indicata nella convenzione di sovvenzione;
b)
per i lavori, se l’azione non è stata avviata entro due anni dalla data di inizio indicata nella convenzione di sovvenzione;
c)
se da un esame dello stato di avanzamento dell’azione risulta che l’attuazione ha subito ritardi tali da rendere improbabile il conseguimento degli obiettivi.
2. Alla convenzione di sovvenzione possono essere apportate modifiche o può essere posto fine in base ai motivi di cui al paragrafo 1.
3. Prima che siano adottate eventuali decisioni concernenti la riduzione o cessazione della sovvenzione, il caso è esaminato in tutti i suoi aspetti e i beneficiari interessati hanno la possibilità di presentare osservazioni entro un termine ragionevole.
4. Gli stanziamenti d’impegno risultanti disponibili dall’applicazione del paragrafo 1 o 2 del presente articolo sono ripartiti fra altri programmi di lavoro proposti nell’ambito della corrispondente dotazione finanziaria quale stabilita all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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