Art. 17
Combinazione di sovvenzioni e altre fonti di finanziamento
In vigore dal 7 lug 2021
Combinazione di sovvenzioni e altre fonti di finanziamento
1. È possibile combinare sovvenzioni e finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, di banche nazionali di promozione o altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, nonché di investitori e istituti finanziari del settore privato, anche mediante partenariati pubblico-privato.
2. Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per il tramite di inviti mirati a presentare proposte.
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