Art. 15 · Tassi di cofinanziamento

Art. 15

Tassi di cofinanziamento

In vigore dal 7 lug 2021
Tassi di cofinanziamento 1.   Per quanto riguarda gli studi, l’importo del sostegno finanziario dell’Unione non può superare il 50 % del costo totale ammissibile. Per gli studi finanziati con gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanziamento sono quelli applicabili al Fondo di coesione, come specificato al paragrafo 2, lettera c). 2.   Per i lavori nel settore dei trasporti si applicano i tassi massimi di cofinanziamento seguenti: a) per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto i), l’importo del sostegno finanziario dell’Unione non può superare il 30 % del costo totale ammissibile; tuttavia, i tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 50 % per azioni: i) relative a collegamenti transfrontalieri alle condizioni di cui alla lettera e) del presente paragrafo; ii) di sostegno a sistemi di applicazioni telematiche; iii) di sostegno a vie navigabili interne o all’interoperabilità ferroviaria; iv) di sostegno a nuove tecnologie e all’innovazione; v) di sostegno al miglioramento delle infrastrutture in termini di sicurezza; e vi) volte ad adeguare l’infrastruttura di trasporto ai fini dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione, conformemente alla pertinente normativa dell’Unione; b) per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto ii), l’importo del sostegno finanziario dell’Unione non può superare il 50 % del costo totale ammissibile; tuttavia, i tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo dell’85 % se le risorse necessarie sono trasferite all’MCE a norma dell’, paragrafo 13; c) per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanziamento non possono superare l’85 % dei costi totali ammissibili; d) per quanto riguarda gli importi della rubrica Investimenti strategici europei pari a 1 559 800 000 EUR, di cui alla parte II, primo paragrafo, dell’allegato, per il completamento dei principali collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti tra Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanziamento non possono superare l’85 % dei costi totali ammissibili; e) per quanto riguarda le azioni relative a collegamenti transfrontalieri, l’aumento dei tassi massimi di cofinanziamento previsti dalle lettere a), c) e d) del presente paragrafo è applicabile esclusivamente ad azioni che dimostrino un grado elevato di integrazione nella loro pianificazione e attuazione ai fini dei criteri di attribuzione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), ad esempio con un’unica società che realizzi il progetto, una struttura di governance comune, un quadro giuridico bilaterale o un atto di esecuzione a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013; Inoltre, il tasso di cofinanziamento applicabile ai progetti realizzati da strutture a gestione integrata, incluse le imprese in partecipazione (joint venture), conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), può essere aumentato del 5 %. 3.   Per i lavori nel settore dell’energia si applicano i tassi massimi di cofinanziamento seguenti: a) per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera b), l’importo del sostegno finanziario dell’Unione non può superare il 50 % del costo totale ammissibile; b) i tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 75 % dei costi ammissibili complessivi per le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune, in base ai criteri di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 347/2013, e garantiscono un grado elevato di sicurezza dell’approvvigionamento a livello regionale o di Unione, ovvero rafforzano la solidarietà dell’Unione od offrono soluzioni molto innovative. 4.   Per i lavori nel settore digitale si applicano i tassi massimi di cofinanziamento seguenti: per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera c), l’importo del sostegno finanziario dell’Unione non può superare il 30 % del costo totale ammissibile. I tassi di cofinanziamento possono essere aumentati: a) fino al 50 % per azioni con una forte dimensione transfrontaliera, quali la copertura ininterrotta con sistemi 5G lungo i principali assi di trasporto o la realizzazione di reti dorsali tra Stati membri e tra l’Unione e paesi terzi; e b) fino al 75 % per azioni per la realizzazione della connettività Gigabit dei volani socioeconomici. Le azioni di fornitura di connettività locale senza fili nelle comunità locali, se attuate mediante sovvenzioni di valore modesto, possono essere finanziate attraverso il sostegno finanziario dell’Unione fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento. 5.   Il tasso massimo di cofinanziamento applicabile alle azioni di cui all’, paragrafo 1, è il tasso massimo di cofinanziamento più elevato applicabile ai settori interessati. Inoltre, il tasso di cofinanziamento applicabile a tali azioni può essere aumentato del 10 %. 6.   In ciascuno dei settori del trasporto, dell’energia e digitale, per quanto concerne i lavori nelle regioni ultraperiferiche, si applica un tasso di cofinanziamento massimo del 70 %.
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