Art. 8 · Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

Art. 8

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

In vigore dal 7 lug 2021
Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico 1.   L’importo di cui all’, paragrafo 2, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le sue componenti, che sono le seguenti: a) le azioni specifiche; b) le azioni dell’Unione; e c) l’assistenza emergenziale di cui all’. L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060, riceve sostegno anche dall’importo di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. 2.   I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II. I finanziamenti a titolo dello strumento tematico sono utilizzati per sostenere azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, nell’ambito degli obiettivi del Fondo, in particolare per contribuire a combattere e prevenire la criminalità, tra cui il traffico di droga, la tratta di esseri umani e la lotta contro le reti criminali transfrontaliere di trafficanti. La ripartizione delle risorse dello strumento tematico tra le diverse priorità è il più possibile proporzionata alle sfide e alle necessità in modo da garantire che gli obiettivi del Fondo possano essere conseguiti. 3.   La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell’Unione finanziate a titolo del Fondo. 4.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono forniti agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione garantisce che non siano selezionati progetti oggetto di un parere motivato emesso della Commissione a norma dell’articolo 258 TFUE relativo a procedure di infrazione che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance di tali progetti. 5.   Ai fini dell’ e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, qualora i finanziamenti dello strumento tematico siano attuati in regime di gestione concorrente, gli Stati membri interessati garantiscono, e la Commissione si assicura, che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato emesso della Commissione a norma dell’articolo 258 TFUE che metta in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance delle azioni. 6.   La Commissione stabilisce l’importo totale da mettere a disposizione dello strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione. 7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l’importo complessivo destinato alle operazioni di finanziamento misto. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. 8.   A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 7, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri attuati in regime di gestione concorrente.
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