Art. 5
Ambito di applicazione del sostegno
In vigore dal 7 lug 2021
Ambito di applicazione del sostegno
1. Nell’ambito dei suoi obiettivi e conformemente alle misure di attuazione elencate all’allegato II, il Fondo sostiene in particolare azioni come quelle elencate nell’allegato III.
2. Per conseguire i suoi obiettivi, il Fondo può sostenere, in linea con le priorità dell’Unione, e fatte salve adeguate misure di salvaguardia, le azioni di cui all’allegato III e in relazione ai paesi terzi, se del caso, in conformità dell’.
3. Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:
a)
siano svolte in sinergia e in modo coerente con altre azioni esterne dell’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione;
b)
siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
c)
siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e
d)
servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione.
4. Le attrezzature e i sistemi TIC finanziati a titolo del Fondo possono essere utilizzati nel settore complementare disciplinato dal regolamento (UE) 2021/1148. Tali attrezzature e sistemi TIC restano disponibili e utilizzabili per gli obiettivi del Fondo.
L’uso di attrezzature nel settore complementare di cui al primo comma non eccede il 30 % del periodo totale di utilizzo di tali attrezzature.
I sistemi TIC utilizzati nel settore complementare di cui al primo comma forniscono dati e servizi per la prevenzione, l’individuazione e le indagini relative ai reati.
Nelle relazioni annuali in materia di performance gli Stati membri informano la Commissione di eventuali usi aggiuntivi e del luogo di utilizzo delle attrezzature e dei sistemi TIC.
5. Non sono ammissibili le azioni seguenti:
a)
le azioni limitate al mantenimento dell’ordine pubblico a livello nazionale;
b)
le azioni con finalità militari o di difesa;
c)
le attrezzature la cui finalità principale è il controllo doganale;
d)
le attrezzature coercitive, tra cui armi, munizioni, esplosivi e manganelli antisommossa, tranne se destinate all’addestramento;
e)
le ricompense per gli informatori e il denaro «esca» al di fuori del quadro di un’azione operativa del ciclo programmatico dell’UE/EMPACT.
In deroga al primo comma, nelle situazioni di emergenza le azioni di cui al primo comma, lettera a), possono essere considerate ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1149:oj#art-5