Art. 29 · Valutazione

Art. 29

Valutazione

In vigore dal 7 lug 2021
Valutazione 1.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue: a) l’efficacia del Fondo, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all’ e degli indicatori di output e di risultato di cui all’allegato VIII; b) l’efficienza nell’uso delle risorse assegnate al Fondo e delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione; c) il sussistere della pertinenza e dell’adeguatezza delle misure di attuazione elencati all’allegato II; d) il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione; e) il valore aggiunto dell’Unione delle azioni attuate nell’ambito del Fondo. Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva riguardo agli effetti del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020. 2.   Oltre a quanto previsto all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione retrospettiva comprende gli elementi elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Va inoltre valutato l’impatto del Fondo. 3.   La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale, compresa, se del caso, la revisione del presente regolamento. 4.   La Commissione provvede affinché le valutazioni non comprendano informazioni la cui divulgazione possa compromettere le operazioni di sicurezza. 5.   Nella valutazione intermedia e nella valutazione retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni attuate con paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all’, paragrafo 11, e all’.
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