Art. 26 · Finanziamento cumulativo e alternativo

Art. 26

Finanziamento cumulativo e alternativo

In vigore dal 7 lug 2021
Finanziamento cumulativo e alternativo 1.   Un’azione che ha beneficiato di un contributo a titolo del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano il pertinente programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno dei diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno. 2.   Conformemente all’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo sociale europeo plus possono sostenere azioni cui è stato assegnato un marchio di eccellenza quale definito all’, punto 45), di tale regolamento. Per ottenere il marchio di eccellenza, le azioni devono soddisfare le condizioni cumulative seguenti: a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo; b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e c) non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
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