Art. 20 · Azioni dell’Unione

Art. 20

Azioni dell’Unione

In vigore dal 7 lug 2021
Azioni dell’Unione 1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può essere utilizzato per finanziare azioni dell’Unione relative agli obiettivi del Fondo. 2.   Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto. 3.   In via eccezionale, anche le agenzie decentrate possono essere ammissibili al finanziamento nell’ambito delle azioni dell’Unione quando contribuiscono all’attuazione di azioni dell’Unione che rientrano fra le loro competenze di tali agenzie decentrate e quando tali azioni non sono coperte dal contributo dell’Unione al bilancio di tali agenzie decentrate nel quadro del bilancio annuale. 4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. 5.   I membri del comitato di valutazione che valuta le proposte, di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario, possono essere esperti esterni. 6.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.
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