Art. 17 · Verifiche di gestione e audit dei progetti realizzati da organizzazioni internazionali

Art. 17

Verifiche di gestione e audit dei progetti realizzati da organizzazioni internazionali

In vigore dal 7 lug 2021
Verifiche di gestione e audit dei progetti realizzati da organizzazioni internazionali 1.   Il presente articolo si applica alle organizzazioni internazionali o loro agenzie di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario i cui sistemi, norme e procedure sono stati valutati positivamente dalla Commissione a norma dell’articolo 154, paragrafi 4 e 7, di detto regolamento, ai fini dell’esecuzione indiretta di sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio dell’Unione («organizzazioni internazionali»). 2.   Fatti salvi l’articolo 83, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e l’articolo 129 del regolamento finanziario, se l’organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell’, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, l’autorità di gestione non è tenuta ad effettuare le verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, a condizione che l’organizzazione internazionale trasmetta all’autorità di gestione i documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario. 3.   Fatto salvo l’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, la dichiarazione di gestione che l’organizzazione internazionale deve presentare conferma che il progetto rispetta il diritto applicabile e le condizioni per il suo sostegno. 4.   Inoltre, se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che l’organizzazione internazionale deve presentare conferma che: a) le fatture e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario sono state verificate; b) le registrazioni contabili o i codici contabili tenuti dal beneficiario per le operazioni collegate alle spese dichiarate all’autorità di gestione sono stati verificati. 5.   Se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), c) o d), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione presentata dall’organizzazione internazionale deve presentare conferma che sono state rispettate le condizioni per il rimborso delle spese. 6.   I documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario sono forniti all’autorità di gestione unitamente a ciascuna domanda di pagamento presentata dal beneficiario. 7.   Ogni anno, entro il 15 ottobre, il beneficiario presenta i conti all’autorità di gestione. I conti sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente, elaborato conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l’esercizio di audit mette in dubbio le asserzioni contenute nelle dichiarazioni di gestione presentate dall’organizzazione internazionale, comprese le informazioni sul sospetto di frode. Il parere fornisce la garanzia che le spese incluse nelle domande di pagamento presentate dall’organizzazione internazionale all’autorità di gestione sono legali e regolari. 8.   Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit di cui all’articolo 127 del regolamento finanziario, l’autorità di gestione redige la dichiarazione di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1060. L’autorità di gestione vi procede sulla base dei documenti forniti dall’organizzazione internazionale ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 e 7 del presente articolo, anziché basarsi sulle verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, di tale regolamento. 9.   Il documento che specifica le condizioni per il sostegno di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 comprende i requisiti di cui al presente articolo. 10.   Il paragrafo 2 non si applica e di conseguenza l’autorità di gestione è tenuta a effettuare verifiche di gestione se: a) l’autorità di gestione individua un rischio specifico di irregolarità o un’indicazione di frode in relazione a un progetto avviato o attuato dall’organizzazione internazionale; b) l’organizzazione internazionale non presenta all’autorità di gestione i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7; oppure c) i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7 che sono stati presentati dall’organizzazione internazionale sono incompleti. 11.   Se un progetto in cui un’organizzazione internazionale è beneficiaria ai sensi dell’, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060 fa parte di un campione di cui all’articolo 79 di tale regolamento, l’autorità di audit può svolgere il proprio lavoro sulla base di un sottocampione di operazioni relative a tale progetto. Se nel sottocampione sono riscontrati errori, l’autorità di audit, se del caso, può chiedere al revisore dell’organizzazione internazionale di valutare l’intera portata e l’importo totale degli errori in tale progetto.
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