Art. 13 · Programmi degli Stati membri

Art. 13

Programmi degli Stati membri

In vigore dal 7 lug 2021
Programmi degli Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nei propri programmi siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nel settore della sicurezza, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e le priorità concordate dell’Unione. Nel definire le priorità dei loro programmi, gli Stati membri garantiscono che questi tengano conto in modo adeguato delle misure di attuazione elencate all’allegato II. La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell’ del regolamento (UE) 2021/1060. 2.   Ai fini del paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna: a) almeno il 10 % delle risorse loro allocate ai sensi dell’, paragrafo 1, all’obiettivo di cui all’, paragrafo 2, lettera a); e b) almeno il 10 % delle risorse stanziate ai sensi dell’, paragrafo 1, all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera b). 3.   Uno Stato membro può stanziare una percentuale inferiore alla percentuale minima di cui al paragrafo 2 unicamente qualora motivi in maniera dettagliata la sua scelta nel programma spiegando i motivi per cui l’assegnazione di risorse inferiori a tale soglia non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo pertinente. 4.   La Commissione garantisce che le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie decentrate siano prese in considerazione, in una fase iniziale e in modo tempestivo, nello sviluppo dei programmi degli Stati membri. 5.   Per evitare sovrapposizioni, gli Stati membri consultano i pertinenti organi e organismi dell’Unione riguardo alla progettazione delle loro azioni, specialmente quando attuano azioni operative del ciclo programmatico dell’UE/EMPACT o azioni coordinate dalla task force di azione congiunta contro la criminalità informatica (J-CAT), e riguardo alla progettazione di attività di formazione. 6.   Se del caso, la Commissione può coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate nei compiti di sorveglianza e valutazione specificati alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione. 7.   Una percentuale massima del 35 % della dotazione del programma di uno Stato membro può essere usata per l’acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza. Tale soglia può essere superata solo in casi debitamente giustificati. 8.   I programmi degli Stati membri affrontano prioritariamente: a) le priorità concordate dell’Unione e l’acquis nel settore della sicurezza, in particolare lo scambio efficiente di informazioni pertinenti e accurate e l’attuazione delle componenti del quadro per l’interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE; b) le raccomandazioni con implicazioni finanziarie formulate nel quadro del regolamento (UE) n. 1053/2013 che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento; c) le carenze specifiche per paese con implicazioni finanziarie riscontrate nel quadro delle valutazioni delle esigenze quali le raccomandazioni formulate nell’ambito del semestre europeo nel settore della corruzione. 9.   Se necessario, il programma dello Stato membro in questione è modificato in conformità dell’ del regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni per periodo 2021-2027 per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 8, lettera b), del presente articolo. 10.   Nei loro programmi, gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all’allegato IV. 11.   Ogniqualvolta uno Stato membro che decida di attuare un progetto sostenuto dal Fondo con, o in relazione a, un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell’approvazione del progetto. 12.   La programmazione di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 2 dell’allegato VI del presente regolamento e comprende una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento nell’ambito di ciascun obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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