Art. 7
Dotazione di bilancio
In vigore dal 7 lug 2021
Dotazione di bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione dello Strumento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 5 241 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’ del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 1 000 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, come specificato all’allegato II di detto regolamento.
3. La dotazione finanziaria è così utilizzata:
a)
3 668 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri, di cui 200 568 000 EUR sono stanziati per il regime di transito speciale di cui all’;
b)
1 573 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’.
4. La dotazione aggiuntiva di cui al paragrafo 2 è assegnata allo strumento tematico di cui all’.
5. Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,52 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 per l’attuazione dello Strumento.
6. Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono adottate intese per specificare la natura e le modalità della partecipazione allo Strumento da parte dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Non appena possibile dopo la notifica, da parte del paese interessato, della decisione di accettare il contenuto dello Strumento e di dare attuazione ad esso nel proprio ordinamento giuridico interno, a norma del pertinente accordo di associazione, la Commissione presenta una raccomandazione al Consiglio per l’avvio di negoziati su tali accordi a norma dell’articolo 218, paragrafo 3, TFUE. Non appena ricevuta la raccomandazione, il Consiglio delibera senza ritardo per decidere di autorizzare l’avvio di tali negoziati. I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse complessive disponibili a titolo della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.
7. A norma dell’ del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % della dotazione iniziale a uno Stato membro, proveniente da uno qualsiasi dei fondi nell’ambito di tale regolamento in regime di gestione concorrente, può essere trasferito allo Strumento in regime di gestione diretta o indiretta su richiesta di tale Stato membro. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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