Art. 6
Principi generali
In vigore dal 7 lug 2021
Principi generali
1. Il sostegno fornito nel quadro dello Strumento integra l’intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare valore aggiunto dell’Unione al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro dello Strumento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare al sostegno fornito nel quadro di altri strumenti dell’Unione.
3. Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.
Storico versioni
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