Art. 5 · Ambito di applicazione del sostegno

Art. 5

Ambito di applicazione del sostegno

In vigore dal 7 lug 2021
Ambito di applicazione del sostegno 1.   Nell’ambito dei suoi obiettivi e in conformità delle misure di attuazione elencate all’allegato II, lo Strumento sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’elenco delle azioni di cui all’allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni. 2.   Per conseguire i suoi obiettivi, lo Strumento può sostenere, in linea con le priorità dell’Unione, azioni di cui all’allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità dell’. 3.   Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi: a) siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne dell’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione; b) siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione; c) siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e d) servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione. 4.   Le seguenti azioni non sono ammissibili: a) le azioni di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato III alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi; b) le azioni relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’, punto 1), del regolamento (UE) 2016/399; c) le azioni la cui finalità principale è il controllo doganale. In deroga al primo comma del presente paragrafo, nelle situazioni di emergenza le azioni ivi indicate possono essere considerate ammissibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1148:oj#art-5