Art. 33 · Disposizioni transitorie

Art. 33

Disposizioni transitorie

In vigore dal 7 lug 2021
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. 2.   La dotazione finanziaria dello Strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra lo Strumento e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014. 3.   A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell’entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta possono essere considerati ammissibili al finanziamento a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza. 4.   Gli Stati membri possono continuare dopo il 1o gennaio 2021 a sostenere un progetto selezionato e avviato a norma del regolamento (UE) n. 515/2014, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il progetto presenta due fasi distinguibili sotto l’aspetto finanziario e piste di controllo distinte; b) il costo totale del progetto è superiore a 2 500 000 EUR; c) i pagamenti versati ai beneficiari dall’autorità responsabile per la prima fase del progetto sono inclusi nelle richieste di pagamento trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 e le spese per la seconda fase del progetto sono incluse nelle domande di pagamento a norma del regolamento (UE) 2021/1060; d) la seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno dello Strumento a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060; e) lo Stato membro si impegna a completare il progetto, a renderlo operativo e a riferirne nella relazione annuale in materia di performance presentata entro il 15 febbraio 2024. Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano alla seconda fase di un progetto di cui al primo comma del presente paragrafo. Il presente paragrafo si applica solo ai progetti selezionati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 514/2014.
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