Art. 3 · Obiettivi dello Strumento

Art. 3

Obiettivi dello Strumento

In vigore dal 7 lug 2021
Obiettivi dello Strumento 1.   Nell’ambito del Fondo, l’obiettivo strategico dello Strumento è garantire una solida ed efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone al suo interno, nel pieno rispetto del pertinente acquis dell’Unione e degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. 2.   Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, lo Strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici: a) sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell’ambito della responsabilità condivisa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori: b) sostenere la politica comune in materia di visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio dei visti e facilitare i viaggi legittimi, contribuendo nel contempo a prevenire il rischio migratorio in termini di migrazione e sicurezza. 3.   Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, lo Strumento è attuato mediante le misure di attuazione elencate all’allegato II.
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