Art. 25
Assistenza emergenziale
In vigore dal 7 lug 2021
Assistenza emergenziale
1. Il Fondo fornisce assistenza finanziaria per far fronte a necessità urgenti e specifiche in caso di situazioni di emergenza debitamente giustificate.
In risposta a tali situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può fornire assistenza emergenziale entro i limiti delle risorse disponibili.
2. L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.
3. L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione di cui all’, paragrafo 1, purché sia successivamente stanziata come tale nei programmi degli Stati membri. Tali finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma degli Stati membri, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma degli Stati membri. Il prefinanziamento per l’assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell’Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
5. Laddove necessario per realizzare un’azione, l’assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza per l’azione stessa, purché tali spese non siano state sostenute anteriormente al 1o gennaio 2021.
6. L’assistenza emergenziale è fornita nel rigoroso rispetto sia del pertinente acquis dell’Unione sia degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.
7. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e per garantire la tempestiva disponibilità di risorse per l’assistenza emergenziale, la Commissione può adottare separatamente una decisione di finanziamento, di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, per l’assistenza emergenziale mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4. Tale atto rimane in vigore per un periodo non superiore a 18 mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1148:oj#art-25